Si connette a Internet tramite il PC di casa e partecipa ad un forum politico su web inveendo e diffamando un soggetto e la sua famiglia: è diffamazione e il codice numerico IP cui è associato attraverso il gestore della linea telefonica ne è prova schiacciante, cui si aggiunge il nickname utilizzato. La Cassazione (sentenza 8824/11) ha stabilito la responsabilità penale per diffamazione a carico di un soggetto operante su un forum web identificato mediante il numero IP del suo compu
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Nel giudizio l’accertamento tecnico ha posto in luce che:
a) il numero identificativo sulla rete internet mondiale è assegnato in via esclusiva ad un determinato computer connesso;
b) un altro utente delle rete, per realizzare l'intromissione modificativa – così come avanzato dalla tesi difensiva - ossia collegarsi dall’IP di un terzo rubandone l’identità, dovrebbe conoscere dettagliati particolari di tempi e modalità della connessione in cui intromettersi;
c) l’utente scorretto avrebbe dovuto compiere una complessa e difficile serie di interventi finalizzati all'eliminazione di tracce dell'irregolare intervento invasivo
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Impossibile che realisticamente si realizzino tutte queste circostanze. L’uomo pertanto, conferma anche la Cassazione, è responsabile di diffamazione senza che vi sia spazio per altri capri espiatori. Non opera nemmeno l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica dal momento che le espressioni offensive consistono non già in un dissenso motivato, espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario e del contraddittore. La Cassazione ribadisce che non è necessaria l'intenzione di offendere l'altrui reputazione, essendo sufficiente la volontà dell'agente di usare parole lesive del bene giuridico, con la consapevolezza di offendere la dignità personale del destinatario delle espressioni.
Da La Stampa del 11-3-11